GABIANO  D.O.C.
15 LUGLIO 1983


Art 1 La denominazione di origine controllata "Gabiano" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2 La DOC "Gabiano" è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
-  Barbera dal 90 al 95%
-  Freisa e Grignolino dal 5 al 10%.
Art 3 La zona di produzione del vino a DOC "Gabiano" comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite dei seguenti comuni: Gabiano, Moncestino, in provincia di Alessandria.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC "Gabiano" di cui all’art 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell’iscrizione all’albo, di cui all’art 1 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio1963 unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta.
Sono esclusi i terreni di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione di uva ammessa per il vino DOC "Gabiano", nei vigneti in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,00 tonnellate/ettaro.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni di Gabiano e Moncestino, in provincia di Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.
Art 6 Il vino a DOC "Gabiano" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso;
- profumo: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico di giusto corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto secco netto minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7 Il vino a DOC "Gabiano" ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
Qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva".
Il vino a DOC "Gabiano riserva" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi granata con l’invecchiamento;
- profumo: caratteristico, intenso, etereo;
- sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l.
Art 8 Alla DOC "Gabiano" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 9 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC "Gabiano" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.

Castello di Gabiano: domenica 26 maggio, Vino a Corte

- percorso itinerante alla scoperta della tradizione enogastrinomica del territorio e dei prodotti artigianali d'eccelenza esposti dalle aziende leader nel proprio settore;
- ore 10: tavola rotonfa "30 anni della DOC Gabiano: annoverata tra le più piccole e antiche DOC d'italia"
- ore 11: worshop "Per ...Bacco, si parla di... vino: il misticismo del vino, il vino nelle religioni di ieri e di oggi";
- ore 12 e ore 15: passeggiata al labirinto secolare e ai giardini storici con Mario Vietti, architetto paesaggista ed egronomo;
- ore 13: workschop "A tavola con i Maestri del Gusto: vini e specialità gastronomiche di Torino e provincia";
- ore 16: spettacolo teatrale e musicale per festeggiare i 50 anni di tutte le DOC italiane;
- corsi di enologia e di analisi sensoriale;
- degustazione dei vini pregiati del Castello di Gabiano;
- visite alle cantine storiche guidate da un sommelier;
- visite ai vigneti ad anfiteatro con l'agronomo del castello di Gabiano;
- retrospettiva fotografia sulla storia pubblica e privata di Gabiano;
- dimostrazione dell'antico gioco del tamburello;
- scoperta del paessaggio a cavallo;

 

A spasso tra... I produttori proporranno i loro piatti raccontando come li hanno coltivati, allevati e trasformati

 

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Sulla piazza centrale di Gabiano, chiamata Piazza Europa, dove svetta il Municipio e trovate altresì l'Ufficio Postale e lo Studio Medico, stanno per iniziare i lavori di ristrutturazione dei locali destinati ad un'attività di bar ristorazione destinata a rivoluzionare il vostro modo di gustare e di trascorrere il vostro tempo libero.
L'ubicazione del locale, come si evince anche dalla foto, è semplicemente straordinaria.
Il connubio tra panorama, tranquillità, aria salubre ed il pacato degustare dei sapori e dei gusti profumati di vini e prodotti della zona si preannuncia semplicemente indimenticabile.
L’apertura del nuovo locale è alle porte, la vostra pazienza sarà premiata.
Sulla piazza centrale di Gabiano, chiamata Piazza Europa, dove svetta il Municipio e trovate altresì l'Ufficio Postale e lo Studio Medico, sono praticamente stati ultimati i lavori di ristrutturazione dei locali che sin dagli anni sessanta hanno ospitato un'attività di bar ristorazione.
L'ubicazione del locale è semplicemente straordinaria. Il connubio tra panorama, tranquillità ed aria salubre permetterà agli ospiti del neonato Caffè Belvedere di trascorrere qualche momento di indimenticabile relax. I giovani brillanti gestori del locale sapranno intrattenerci piacevolmente nelle serate dell’imminente estate organizzando delle serate musicali, degli accattivanti apericena e permettendoci di degustare dei cremosi gelati fra le brezze collinari.

Tenetevi pronti ed accorrete numerosi all’annuncio della riapertura. Vi terremo informati.





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