RUBINO DI CANTAVENNA D.O.C.
D.P.R. 9 GENNAIO 1970

 

Art 1 La denominazione di origine controllata "Rubino di Cantavenna" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2 Il vino a DOC "Rubino di Cantavenna" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni:
- Barbera dal 75 al 90%
- Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25%.
Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione delimitata dal seguente articolo 3.
Art 3 La zona di produzione del vino a DOC "Rubino di Cantavenna" è costituita dall’intero territorio dei comuni di Gabiano (che comprende la frazione di Cantavenna), Moncestino, Villamiroglio nonché dal territorio del ex comune di Castel San Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del comune di Camino, tutti in provincia di Alessandria.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC "Rubino di Cantavenna" di cui all’art 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell’iscrizione all’albo, di cui all’art 1 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio1963 unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta.
Sono esclusi i terreni di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione di uva ammessa per il vino DOC "Rubino di Cantavenna", nei vigneti in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5 Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
E’ consentita nella misura massima del 15% del volume la correzione del mosto o vino aventi diritto alla DOC "Rubino di Cantavenna" con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.
Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino a DOC "Rubino di Cantavenna" non può essere immesso al consumo se non dopo il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art 6 Il vino a DOC "Rubino di Cantavenna" all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino chiaro con riflessi granata;
- profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, armonico, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7 Alla DOC "Rubino di Cantavenna" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 8 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC "Rubino di cantavenna" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.

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