GABIANO  D.O.C.
15 LUGLIO 1983


Art 1 La denominazione di origine controllata "Gabiano" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2 La DOC "Gabiano" è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
-  Barbera dal 90 al 95%
-  Freisa e Grignolino dal 5 al 10%.
Art 3 La zona di produzione del vino a DOC "Gabiano" comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite dei seguenti comuni: Gabiano, Moncestino, in provincia di Alessandria.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC "Gabiano" di cui all’art 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell’iscrizione all’albo, di cui all’art 1 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio1963 unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta.
Sono esclusi i terreni di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione di uva ammessa per il vino DOC "Gabiano", nei vigneti in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,00 tonnellate/ettaro.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni di Gabiano e Moncestino, in provincia di Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.
Art 6 Il vino a DOC "Gabiano" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso;
- profumo: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico di giusto corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto secco netto minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7 Il vino a DOC "Gabiano" ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
Qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva".
Il vino a DOC "Gabiano riserva" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi granata con l’invecchiamento;
- profumo: caratteristico, intenso, etereo;
- sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l.
Art 8 Alla DOC "Gabiano" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 9 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC "Gabiano" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.

Joomla templates by a4joomla